La patente di guida
Dopo l’abolizione della categoria delle patenti F, al disabile che voglia guidare un autoveicolo, possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali.
Il rinnovo
Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di cinque anni, anche se spesso – viste le specifiche situazioni o specifica patologie invalidanti – viene indicata una validità inferiore.
Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale, un certificato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità. Visti i tempi medi di convocazione è consigliabile presentare la richiesta di visita per il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza della patente.
N.B.
Dal 29 gennaio 2022, data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022, in sostituzione della fotocopia della patente di guida e del certificato attestante le ridotte o impedite capacità motorie, è possibile presentare copia semplice della patente posseduta, qualora contenga l’indicazione di adattamenti (anche di serie) per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali indicate nell’art. 119, comma 4, del codice della strada (decreto legislativo n.285/1992).
Resta fermo l’obbligo di presentare l’atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata.
La patente europea
Fino ad oggi nelle patenti speciali veniva descritto per esteso anche l’adattamento obbligatorio, ad esempio: “cambio automatico, freno a lungo braccio, acceleratore al volante ecc.”.
La nuova patente europea prevede la medesima impostazione e i medesimi codici in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea. Con il recepimento della Direttiva comunitaria che istituisce appunto la patente europea, anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un codice numerico. Su questo specifico aspetto infatti è stata approvata il 14 settembre 2000, un’ulteriore direttiva comunitaria (Dir. 2000/56/CE) che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida.
Il Ministero dei trasporti, d’accordo con la Commissione Europea, ha adottato in anticipo codici e procedure utili ad inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali.
Queste indicazioni sono contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC) B/45 del 12 giugno scorso.
Cosa succede?
Le commissioni mediche locali, dal 21 giugno del 2000, devono indicare nel certificato relativo alle patenti speciali, oltre alla descrizione degli adattamenti prescritti, anche i corrispondenti codici e subcodici. Gli adattamenti saranno poi indicati sulla patente speciale solo attraverso i codici che li contraddistinguono e che sono elencati nella Circolare e che essendo stati elaborati dalla Commissione europea potranno essere modificati solo dai competenti organi comunitari. Nelle patenti quindi troveremo solo delle codificazioni numeriche.
Gli Uffici periferici della Motorizzazione, devono verificare che i codici riportati nel certificato medico corrispondano agli adattamenti descritti in chiaro. Se la commissione medica non avesse provveduto ad indicare i codici, gli Uffici della MCTC devono annotarli sulla pratica.
L’attività di controllo si complica anche per le forze dell’ordine che devono infatti dotarsi dell’elenco dei codici, contenuti nella circolare, per poter verificare se il conducente abbia dotato il veicolo che sta conducendo con gli adattamenti prescritti.
I codici
La Circolare, come abbiamo detto, introduce un numero di codice per ciascun adattamento possibile (o forse sarebbe meglio dire “conosciuto”). Qualche esempio in disordine:
20.13: Freno azionato dal ginocchio
20.14: Freno di servizio con comando elettrico
25.01: Pedale dell’accelerazione adattato
25.03: Pedale dell’acceleratore a bilanciere
25.04: Acceleratore manuale
25.05: Acceleratore azionato dal ginocchio
25.06: Servo acceleratore (elettronico, pneumatico ecc.)
25.07: Pedale dell’acceleratore a sinistra del pedale del freno
40.09: Sterzo ai piedi
40.10: Sterzo adattato in altra maniera (joystick ecc.)
40.11: Pomello sul volante
40.12: Ortesi per mano sul volante
40.13: (Uso del volante) Con ortesi
Un’osservazione forse estemporanea: se non vi sarà un sistema di traduzione dei codici comprensibile anche alle persone disabili, queste rischiano di non sapere con esattezza quali siano gli adattamenti prescritti.
Le minorazioni
Anche la logica dell’elencazione delle minorazioni viene notevolmente semplificata; le categorie sono tredici quindi piuttosto ridotte, ma soprattutto sono strettamente connesse agli adattamenti possibili per ciascun caso. Vediamole:
· minorazione all’arto inferiore sinistro;
· minorazione all’arto inferiore destro;
· minorazioni agli arti inferiori (difetti di coordinazione, amputazione degli arti inferiori ecc.);
· arti inferiori non funzionali (amputazione, paralisi, difetti della posizione seduta ecc.);
· minorazione all’arto superiore destro;
· minorazione all’arto superiore sinistro;
· minorazioni agli arti superiori;
· minorazioni arto superiore sinistro e arto inferiore sinistro;
· minorazioni arto superiore destro e arto inferiore destro;
· minorazioni a tre arti;
· minorazioni ai quattro arti – lesione midollare alta (da C5 a C7);
· statura ridotta – focomelia;
· altre.
Per capire il senso di questa suddivisione bisogna però comprendere a cosa serve.
I codici cumulativi
Arriviamo all’aspetto solo apparentemente più complesso ma che forse può aprire la strada a nuove possibilità di guida.
La nuova Circolare propone per ogni tipo di minorazione una serie di combinazioni di adattamenti. Le combinazioni previste sono 193, ma viene ammessa la possibilità di prescrivere e ottenere anche combinazioni di adattamenti per ora non contemplate. Ad ogni combinazione corrisponde un codice cumulativo. La cosa più complessa è la lettura poiché la descrizione degli adattamenti è sostituita appunto dai codici.
Facciamo un esempio. Fra le varie combinazioni previste per le minorazioni ai quattro arti ne è prevista una con il codice 60.15.
Il codice 60.15 è così “descritto” dalla Circolare: 10.02+ 10.04+ 20.06+ 20.08+ 25.04+ 40.01.
Incomprensibile, vero? Vediamo di decrittare il codice cumulativo; lo dobbiamo fare noi perché certo la circolare non ci aiuta.
10.02: cambio di velocità automatico;
10.04: adattamento della leva del cambio;
20.06: freno di servizio manuale (adattato);
20.08: utilizzazione al massimo del freno di soccorso integrato con il freno di servizio;
25.04: acceleratore manuale;
40.01: servosterzo standard.
Facciamo un altro esempio. Fra le diverse combinazioni previste per le minorazioni che comportano la non funzionalità degli arti inferiori, ne è prevista una con il codice 53.01. Questo è così definito: 15.03+ 20.06+ 25.04+ 30.05.
Decrittiamo anche questo
15.03: frizione automatica;
20.06: freno di servizio manuale (adattato);
25.04: acceleratore manuale;
30.05: pedali dell’acceleratore e del freno neutralizzati/soppressi.
Crediamo che appaia ovvio a chiunque che se da un lato questo sistema di codificazione va in direzione dell’omogeneità, non giova certo alla comprensione immediata da parte dell’utente. Se questi non comprenderà bene la nuova logica e soprattutto se non riuscirà a comprendere con esattezza e tempestività quali combinazioni gli sono state prescritte come potrà eventualmente presentare efficacemente un ricorso?
A favore della nuova disposizione, va però ammesso che a differenza della vecchia circolare 148/91, quella che regolamentava in precedenza questi aspetti, troviamo qui descrizioni di adattamenti che non comprimono in alcun modo le possibilità di scelta del prodotto da parte dell’utente. Questo appare quanto mai evidente soprattutto in alcuni casi. Presentiamo un ulteriore esempio che riguarda le minorazioni agli arti superiori, il 56.13, che prevede: 10.02+20.08+35.01+40.01+40.10.
Decrittiamo anche questo, allora.
10.02: cambio di velocità automatico;
20.08: utilizzazione al massimo del freno di soccorso integrato con il freno di servizio;
35.01: dispositivi di controllo utilizzabili senza influenzare negativamente sulla guida e la manovra (commutatore dei proiettori, tergicristallo, avvisatore acustico, indicatori di direzione, ecc.);
40.01: servosterzo standard
40.10: sterzo adattato in altra maniera (joystick ecc.)
Va rilevata, in questo caso, l’assoluta novità dell’adattamento denominato 40.10 che introduce, per la prima volta nella nostra legislazione, la parola “joystck“.